Art. 79.

      1. L'articolo 719 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 719. - (Impugnazioni). - Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.
      Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del primo comma può essere proposto ricorso per cassazione.
      Il termine per l'impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell'articolo 718 dalla comunicazione del provvedimento a tutti coloro che parteciparono al giudizio.
      Se è stato nominato un amministratore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui».